statuto dell'associazione

 

1.    DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI

 

Art.1

Sotto la denominazione "Associazione Logopedisti della Svizzera Italiana" è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. CCS e secondo il presente statuto.

Art.2    

Sede e foro giudiziario dell'Associazione è il domicilio del suo Presidente.

Art.3

L'associazione ha lo scopo di:

•    rappresentare e difendere gli interessi della professione e della categoria dei logopedisti;

•    promuovere il perfezionamento professionale dei suoi membri;

•    intrattenere relazioni con i logopedisti delle altre regioni linguistiche svizzere, con altre associazioni, organismi o movimenti di logopedisti svizzeri o stranieri.

 

2.    MEMBRI

 

Art.4

I membri dell'Associazione si dividono in attivi e passivi.

È membro attivo ogni logopedista che risponda ai seguenti criteri:

    •    abbia un diploma riconosciuto dall'ALOSI;

    •    possegga una buona padronanza, orale e scritta, della lingua italiana;

    •    svolga l'attività logopedica nella svizzera italiana;

    •    accetti gli statuti dell'Associazione.

La candidatura deve essere accolta dal Comitato e ratificata nel corso dell'Assemblea Ordinaria. È considerato attivo indipendentemente dalla quantità di ore di lavoro logopedico settimanale, ma a condizione che l'attività lucrativa principale sia quella logopedica. Un logopedista che interrompe provvisoriamente la sua attività logopedica deve informare per iscritto il Comitato ALOSI della sua decisione. Il comitato informa l'Assemblea delle decisioni del logopedista in congedo. Il Comitato decide sulla compatibilità della nuova attività con quella logopedica, nel qual caso egli rimane ancora attivo per un periodo di tre anni, dopo i quali diventa passivo automaticamente.

È membro passivo ogni logopedista che è stato attivo e che ha lasciato l'attività logopedica da più di tre anni. Il logopedista passivo ridiventa attivo, alle condizioni poste precedentemente, facendo richiesta scritta al Comitato ALOSI alla ripresa della sua attività logopedica. Inoltre può essere membro passivo il logopedista che:

    •    pur avendo un titolo di studio riconosciuto dall'ALOSI non esercita la sua professione;

    •    è in possesso di un titolo di studio svizzero o straniero che non soddisfa i requisiti richiesti dall'ALOSI;

    •    fa parte di un'altra associazione di logopedisti come membro attivo;

I membri attivi e passivi sono tenuti al pagamento della quota sociale annua e beneficiano delle attività svolte dall'Associazione. Solo i membri attivi hanno il diritto di voto, di elezione e di eleggibilità.

Art.5

La domanda di ammissione dovrà essere fatta per iscritto al Presidente con fotocopia del diploma conseguito, programma dettagliato della formazione e curriculum vitae; implica l'accettazione di questo statuto, è accolta dal comitato ALOSI e ratificata dall'assemblea; e resta condizionata al pagamento della quota sociale.

Art.6

La dichiarazione di dimissione è rivolta per iscritto al Comitato ALOSI. Il membro dimissionario è tenuto al pagamento delle quote arretrate e della quota dell'anno in corso.

Art.7

L'esclusione dall'Associazione può essere decretata dall'Assemblea per gravi e ripetute trasgressioni degli obblighi statutari e delle decisioni sociali.

Art.8

L'uscita di un membro è possibile solo alla fine di un anno civile.

 

3.    RELAZIONI ALOSI-C/APSL

 

Art.9

Per assicurare la coordinazione necessaria, la difesa e la promozione della professione del logopedista a livello nazionale, l'ALOSI si impegna a collaborare con la conferenza delle associazioni professionali svizzere dei logopedisti (C/APSL) conformemente al contratto annesso ai presenti statuti.

 

4.    ORGANIZZAZIONE

 

Art.10

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea, il Comitato e l'Ufficio di revisione.

Art.11

L'Assemblea ordinaria avrà luogo una volta all'anno entro il 31 dicembre e sarà indetta con convocazione almeno otto (8) giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Le Assemblee straordinarie possono essere convocate su decisione del Comitato ALOSI o su richiesta scritta di almeno un quinto (1/5) dei mebri dell'Associazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e con convocazione almeno otto (8) giorni prima.

Art.12

L'Assemblea ordinaria ha, nell'ambito dell'ALOSI, le seguenti competenze:

    •      elezione del Comitato e del Presidente

    •      nomina dei revisori

    •      accettazione del rapporto annuale e del rendiconto finanziario

    •      fissazione della quota sociale

    •      ammissione ed esclusione dei soci

    •      deliberazione riguardo i soci passivi

    •      approvazione e modifica degli statuti

    •      deliberazione su eventuali proposte presentate e su tutti gli oggetti che le sono riservati dalla legge e dagli statuti.

Art.13

L'Assemblea è valida se è presente la maggioranza relativa dei membri attivi. Qualora fosse necessaria un'altra convocazione, essendo andata deserta la prima, la seconda Assemblea, convocata entro una settimana o anche dopo mezz'ora dalla prima, potrà validamente deliberare qualsiasi sia il numero dei presenti. Per la modifica degli statuti è richiesta la maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti.

Art.14

Il comitato ALOSI rappresenta l'organo esecutivo dell'Associazione. Il numero dei suoi membri può variare da tre a sette (3 a 7), nominati per due anni, con possibilità di riconferma. Il comitato ALOSI nomina nel suo seno un Vicepresidente, un Segretario e un Cassiere.

Art.15

Il Presidente, o un suo delegato, è rappresentante della propria regione linguistica alla C/APSL. Ha diritto di firma collettivamente con il Segretario o altro membro del comitato ALOSI. Il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente nel caso di assenza del Presidente.

Art.16

L'ufficio di revisione dei conti è incaricato dell'esame annuo dei conti sociali dandone rapporto scritto all'Assemblea ordinaria.

Art.17

L'ufficio di revisione è composto di due (2) membri e di un supplente, che vengono eletti per la durata di due (2) anni e possono essere riconfermati per altre tre volte consecutive.

 

5.    FINANZE

 

Art.18

Le entrate dell'ALOSI sono costituite dalle quote sociali, dalle sovvenzioni e da eventuali doni e lasciti. Per la copertura delle sue spese l'ALOSI preleva dai propri membri un contributo annuo, fissato di volta in volta dall'Assemblea ordinaria. I membri dell'Associazione sono personalmente responsabili per gli impegni finaziari assunti dall'ALOSI.

Art.19

I membri del Comitato ALOSI svolgono il loro compito a titolo gratuito; hanno però diritto al rimborso delle spese di trasferta e a un'indennità di partecipazione. Vengono pure riconosciute le spese sostenute nell'esplicazione di mandati speciali. Tali spese sono regolate dall'Assemblea ordinaria su proposta del Comitato.

 

6.    RELAZIONE FRA GLI STATUTI E LA LEGGE

 

Art.20

Per tutto quanto non contemplato dai presenti statuti, fanno stato gli art. 63 e ss. del Codice Civile Svizzero.

 

7.    DISPOSIZIONI FINALI

 

Art.21

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea con due terzi (2/3) dei voti di tutti i membri dell'Associazione. A liquidazione terminata e dopo aver fatto fronte a tutti gli impegni, l'Assemblea deciderà sulla destinazione dell'eventuale fondo residuo, da versare ad una associazione o istituzione che persegue gli stessi scopi dell'Associazione dissolta.

 


Gli statuti, nella forma attuale, sono stati accettati dall'Assemblea Ordinaria dell'ALOSI, tenutasi a Sementina il 27 novembre 1999 ed entrano in vigore a partire dalla suddetta data.